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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Si riporta il testo dell’art. 47 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33  e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

 Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi  di  trasparenza  per  casi
                              specifici 
 
  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
  ((1-bis. La sanzione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  nei
confronti del dirigente che non effettua la  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli  emolumenti  complessivi
percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica.  Nei  confronti   del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al  medesimo
articolo si applica una  sanzione  amministrativa  consistente  nella
decurtazione dal 30 al 60 per  cento  dell'indennita'  di  risultato,
ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita'
accessoria  percepita  dal  responsabile  della  trasparenza,  ed  il
relativo   provvedimento   e'   pubblicato    nel    sito    internet
dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2)). 
  ((2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
carico  al  responsabile  della   pubblicazione   consistente   nella
decurtazione dal 30 al 60  per  cento  dell'indennita'  di  risultato
ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della  trasparenza.  La  stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non  comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso  entro
trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le   indennita'   di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento)). 
  3. Le sanzioni  ((di  cui  al  presente  articolo))  sono  irrogate
dall'Autorita'  nazionale   anticorruzione.   L'Autorita'   nazionale
anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il  procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni. 

Ad oggi il Comune di Pontedera non ha inflitto alcuna sanzione

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