Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Si riporta il testo dell’art. 47 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi
specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato,
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il
relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet
dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2)).
((2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
carico al responsabile della pubblicazione consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento)).
3. Le sanzioni ((di cui al presente articolo)) sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale
anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni.
Ad oggi il Comune di Pontedera non ha inflitto alcuna sanzione
